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gianluca
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Inserito il - 18/10/2017 : 12:29:58  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di gianluca Invia a gianluca un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Cari amici,

mi scuso per il silenzio di questi mesi, dovuto sia all’attesa dell’esito delle graduatorie ministeriali, sia ad impegni di lavoro che mi hanno visto esausto e svuotato nei fine settimana, al punto tale da lasciare senza risposta chi gentilmente mi ha scritto in questi mesi.

Me ne scuso.

Ormai saprete che il Ministero ha dato attuazione a quanto previsto nei propri bandi relativi alle frequenze in onde medie, escludendo dalla gara chi non ha potuto produrre la famigerata «dichiarazione di istituto di credito attestante l’affidabilità finanziaria del soggetto partecipante», prevista tra l’altro per i soli soggetti nuovi entranti.

Di tale ingiustizia avevo informato la Commissione Europea, invitandola a tener conto nel proprio procedimento di infrazione contro l’Italia; così però non è stato, come potrete leggere nell’allegata lettera speditami da Bruxelles lo scorso mese.

In sintesi, la Commissione si accontenterebbe del fatto che la legge italiana sia stata modificata e che i bandi siano stati emanati, ritenendo quindi superata la mancata apertura delle onde medie agli operatori privati, oggetto della mia segnalazione.

A tale “illusione” degli uffici comunitari ho dato risposta, chiedendo anche – come previsto dalle regole europee – di andare personalmente a parlare con i funzionari della Commissione. Resto così in attesa degli sviluppi.

Preciso che a Bruxelles ho fatto presente quanto – a mio parere – contrasta direttamente con la normativa europea (quindi la previsione di un requisito eccessivamente severo e non proporzionato per la partecipazione al bando e la conseguente discriminazione tra i partecipanti al medesimo).

Non ho potuto, invece, denunciare la non corretta applicazione delle regole dettate dallo stesso bando sul posizionamento degli impianti, in quanto materia non di competenza dell’Unione Europea.

Per lo stesso motivo non ho potuto insistere sull’errore, commesso dall’AGCOM, di prevedere la figura, tipica delle radio digitali, dell’«operatore di rete» anche per le radio a tecnica analogica, anziché quella della «emittente radiofonica» (come previsto invece dal nostro Testo Unico dei Servizi di Media Audiovisivi e Radiofonici-TUSMAR).

Vi farò sapere.

Un cordiale saluto.

Giorgio Marsiglio

Allegato: lettera della Commissione Europea (11.9.2017).pdf
378,62 KB

Allegato: risposta alla Commissione Europea (9.10.2017).pdf
283,24 KB

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gianluca
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Inserito il - 18/10/2017 : 12:39:49  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di gianluca Invia a gianluca un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
COMMISSIONE EUROPEA
1. M Direzione generale delle Reti di comunicazione. dei contenuti e delle tecnologie
. : 1 . . . . . . _
ir i. Fleti e servizi di comunicazione elettronica
in ,, 1» .
Il direttore
Bruxelles,
CNECT/B-2/RA/er
Sig. Giorgio Marsiglio,
Italia
E-mail: oscarito@omnimail.sm
Oggetto: Sua denuncia CHAP(2012)0l152 del 7 aprile 2012 contro l'Italia
Egregio Sig. Marsiglio,
Mi riferisco alla sua denuncia del 7 aprile 2012, da noi protocollata con il riferimento
CHAP(20l2)0l l52, trasferita al sistema EU Pilot con il numero di riferimento 3473/12/INSO,
in data 26 luglio 2012, riguardante la nomiativa italiana per l'uso delle frequenze per le
trasmissioni in tecnica analogica in modalità AM nella banda MW.
La sua denuncia si basava sulle seguenti rimostranze:
1. poiché la domanda di frequenze nella banda MW proverrebbe principalmente dalle
emittenti locali, e, secondo quanto riportato, non sussisterebbe scarsità di frequenze,
non esisterebbe alcuna giustificazione per la Repubblica italiana per assegnare tali
frequenze attraverso l'attribuzione di diritti d'uso individuali, ma essi dovrebbero
piuttosto essere resi disponibili secondo il regime di autorizzazione generale.
2. la presenza di ostacoli che avrebbero impedito Passegnazione delle risorse nella banda
MW, in particolare per quanto riguarda le trasmissioni in tecnica analogica, sebbene
tali risorse fossero disponibili.
Le comunico che abbiamo concluso l'esame della sua denuncia. Sulla base delle informazioni
da lei fomite nonché di altre infonnazioni a disposizione dei servizi della Commissione, non
intendiamo proporre che la Commissione avvii una procedura di infrazione per mancato
rispetto del diritto dell'Unione da parte dell'Italia. I motivi sono i seguenti.
1
E Rei. Ares(2o17)442s1a9 - 11/oa/2017

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gianluca
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Inserito il - 18/10/2017 : 12:41:11  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di gianluca Invia a gianluca un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Alla Commissione Europea
Direzione Generale delle Reti di
Comunicazione, dei Contenuti
e delle Tecnologie
Reti e servizi di
comunicazione elettronica
BRUSSELS - BRUXELLES
Alla c.a. del Direttore Sig. Anthony WHELAN
via e-mail: anthon_v.whelan@ec.europa.eu
Oggetto: caso EU Pilot n. 3473/12/INSO. Richiesta di non procedere alfarchiviazione del caso.
Valdobbiadene, 9 ottobre 2017
ll sottoscritto, in qualità di autore della denuncia che ha portato all'apertura del “Caso EU Pilot
3473/12/INSO”, comunica quanto segue rispondendo alla nota in data ll settembre 2017-rif.
ARES (2017) 4425139, con quale la S.V. ha comunicato Fintenzione di proporre alla Commissione
la chiusura del caso.
PREMESSA
In via preliminare va osservato che la Sua nota prende in esame i seguenti due aspetti:
- ingiustificato utilizzo, da parte dell'Italia, del criterio restrittivo delfattribuzione del diritto
d'uso individuale (anziché di quello più liberale dell'autorizzazione generale);
- la presenza di ostacoli all'assegnazione delle frequenze in onde medie, in tecnica analogica
modulazione d'ampiezza (AM), anche a soggetti diversi dalla concessionaria pubblica.
Passo ora ad esporre le motivazioni a sostegno della presente richiesta di non procedere
all`archiviazione del caso.
LA COMPETENZA DELLA COMMISSIONE IN ORDINE AI PROVVEDIMENTI
AMMINISTRATIVI E ALLA PRASSI DI UNO STATO MEMBRO
Come riportato nella «Nota esplicativa da riprodurre sul modulo di denuncia», fornito dagli ufñci
della Commissione per presentare la denuncia di infrazione, “Chiunque può chiamare in causa uno
Stato membro presentando denuncia presso la Commissione contro un provvedimento (legislativo,
regolamentare 0 amministrativo) 0 contro una prassi imputabile a tale Stato, che il demmciante
ritenga contrari ad una disposizione o ad un principio del diritto comunitario. "
Ecco allora che Fafferrnazione contenuta nella citata Sua nota in data Il settembre - secondo la quale
"Ulteriori considerazioni relative alla compatibilità del bando di gara pubblicato dal Ministero con le
norme #64257;ssate dall 'AGCOM e, più in generale, con la legge italiana, sono esclusivamente una
questione di diritto nazionale e devono essere trattate attraverso il ricorso ai rilevanti rimedi nazionali
1disponibili" - sia da ritenersi inesatta in quanto non ha tenuto in debito conto, come ho già avuto modo
di ricordare nella mia precedente nota del 17 marzo 2017, che “ Detta illegittimità sussiste non solo
nei confronti dell°ordinamento statuale, ma anche di quello europeo, retto indiscutibilmente
dallo storico principio di proporzionalità. Infatti, "occorre ricordare che il principio di
proporzionalità, che fa parte dei principi generali del diritto comunitario, richiede che gli atti delle
istituzioni comunitarie non superino i limiti di ciò che è idoneo e necessario per il conseguimento
degli scopi legittimamente perseguiti dalla normativa di cui trattasi, fermo restando che, qualora
sia possibile una scelta tra più misure appropriate, si deve ricorrere alla misura meno restrittiva e
che gli inconvenienti causati non devono essere sproporzionati rispetto agli scopi perseguiti." (vedi
al punto 60 della sentenza 5 maggio 1998, causa C-157/96, della Corte di Giustizia delle Comunità
europee).
Affermo quindi che gli uf#64257;ci della Sua Direzione hanno piena competenza a valutare
direttamente, alla luce del principio di diritto europeo ora ricordato e indipendentemente da
un eventuale esame da parte dell'autorità giudiziaria italiana, Pillegittimità del
comportamento dell'Esecutivo italiano, il quale ha richiesto ai soggetti partecipanti al bando
ministeriale un'illegittima «dichiarazione di istituto di credito attestante Fafiidabilità finanziaria del
soggetto #64257;nanziario», pena l'esclusione dalle procedura concorsuale.
Una “dichiarazione dell'istituto di credito” che, peraltro, è stato nella Sua nota erroneamente
ritenuta funzionale a garantire la “salvaguardia dell'utilizzo ef#64258;ciente dello spettro radio”.
Per illustrare meglio quanto appena affermato sulla erroneità del legame attribuito alla
“dichiarazione dell'istituto di credito” con la “salvaguardia dell'uso efficiente dello spettro radio”,
passo ad analizzare i due aspetti nel dettaglio.
LA DICHIARAZIONE DI «AFFIDABILITA' FINANZIARIA DEL SOGGETTO
PARTECIPANTE”
Come ho precedentemente evidenziato nella mia nota del 6 marzo 2017, l'AGCOM - nelle
premesse alla propria delibera n. 3/16/CONS - ha affermato che “... condividendo l'esigenza
rappresentata, di non attribuire particolare peso alla forza economica del soggetto partecipante
alla selezione, allo scopo difavorire concretamente l'ingresso nel mercato di nuovi operatori, si
prevede che la voce relativa alla potenzialità economica del soggetto richiedente assegni#64257;no ad un
massimo di 10 punti. Per la medesime ragioni, si prevede che la voce relativa alla quali#64257;ca di
soggetto nuovo entrante assegni 25 punti. "
Non vi è dubbio alcuno che “Paƒ#64257;dabilità finanziaria del soggetto partecipante” (che secondo gli
ufñci ministeriali andrebbe attestata da un istituto di credito, a pena di esclusione), altro non è che
la “potenzialità economica" (o "forza economica ") che per l'Autorità è soggetta a semplice
valutazione per l'attribuzione di massimo 10 punti.
Da quanto sopra richiamato appare, in tutta la sua evidenza, che con la delibera n. 3/16/CONS
l`AGCOM ha già tenuto in debita considerazione il c.d. “buon uso dello spettro radioelettrico”
(dall'Autorità denominato “qualità del progetto di impiego della risorsa radioelettrica”).
E' sempre l'Autorità - a differenza degli uffici ministeriali - a non aver voluto attribuire
particolare peso alla forza economica del soggetto partecipante alla selezione, prevedendo
Pattribuzione di un punteggio massimo di 10 su 100 complessivi per la voce “potenzialità
economica del soggetto richiedente”, e non certo addirittura Pesclusione dalla graduatoria
erroneamente ed illegittimamente prevista dal Ministero.
2Ebbene, è proprio la indebita intromissione degli uffici ministeriali, nella competenza
dell'Autorità garante, ad aver fatto si che il successivo esame delle domande presentate dai
soggetti abbia già causato Pesclusione di parecchi operatori privati, gran parte dei quali
associazioni locali a carattere culturale e di volontariato.
E quanto sta accadendo, è necessario ribadirlo, non consiste nella mera violazione del diritto
statuale italiano, bensì nella contestuale e ancor più grave violazione del diritto europeo, con
riferimento alle seguenti disposizioni, alcune delle quali richiamate dalla Sua stessa nota del
11 settembre 2017:
- art. 5, comma 2 della «Direttiva Autorizzazioni», ai sensi del quale “... i diritti d'uso
delle frequenze radio sono concessi mediante procedure non discriminatorie e
Qroporgionate e, nel caso delle frequenze radio, conƒonnemente all 'articolo 9 della
direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro)... ";
- art. 9, comma 1, della «Direttiva Quadro››, ai sensi del quale le radiofrequenza sono
un bene pubblico dotato di un importante valore sociale, culturale ed economico, gli Stati
membri garantiscono che l'attribuzione degli spettri ai #64257;ni dei servizi di comunicazione
elettronica e la concessione di autorizzazioni generali o di diritti d'uso individuali in
materia da parte delle autorità nazionali competenti siano fondate su criteri obiettivi,
trasparenti, non discriminatori e proporzionali... ";
- art. 58, comma 3, della direttiva 2014/24/UE in materia di criten' di selezione dei
partecipanti ai procedimenti di aggiudicazione degli appalti indetti dalle amministrazioni di
diritto pubblico, ai sensi della quale “Per quanto riguarda la capacità economica e
#64257;nanziaria, le amministrazioni aggiudicatrici possono imporre requisiti per garantire che
gli operatori economici possiedono la capacità economica e #64257;nanziaria necessaria per
eseguire l'appalto. ” Ed è tale disposizione della direttiva a precisare - stando al diritto
vigente - quali sono gli elementi che è possibile richiedere (determinato fatturato minimo
annuo - informazioni riguardo ai loro conti annuali - livello adeguato di copertura
assicurativa contro i rischi professionali).
Pertanto, le procedure di selezione comparativa bandite dal Ministero dello Sviluppo Economico
nelle date 1° febbraio 2017 e 17 marzo 2017, in quanto impongono esclusivamente ai soggetti nuovi
entranti la presentazione di una “dichiarazione di istituto di credito attestante Pafñdabilità
finanziaria del soggetto "finanziario", violano direttamente il diritto europeo per aver adottato:
- una procedura discriminatoria rispetto ai soggetti già esistenti ai quali tale dichiarazione non era
stata richiesta;
- un procedura non proporzionale, in quanto eccessiva rispetto allo scopo da perseguire e ulteriore
a quanto esaurientemente già stabilito dall'art. 5, comma 2, lett. d) della delibera n. 3/16/CONS
dell'AGCOM;
- una procedura non prevista dalla Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio
del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva con conseguente mancanza
di copertura normativa.
IL CONCETTO DI “SALVAGUARDIA DELL'UTILIZZO EFFICIENTE DELLO SPETTRO
RADIO"
3La “salvaguardia dell'utilizzo efficiente dello spettro radio” (altresì chiamata dagli uf#64257;ci
ministeriali “buon uso dello spettro radioelettrico”) viene dall'AGCOM denominato “qualità del
progetto di impiego della risorsa radioelettrica”, e, come più volte ribadito, è solo all'Autorità
garante (e non certo al potere esecutivo) , che spetta il potere di dettare le procedure in maniera tale
che i criteri in esse contenuti si caratterizzino per la loro accessibilità a tutti i soggetti interessati
(carattere non discriminatorio) e per il fatto di non richiedere alcunché di eccessivo rispetto allo
scopo perseguito (proporzionalità).
E, come prima ricordato, l'Autorità ha esercitato le proprie attribuzioni con la citata delibera
AGCOM n. 3/16/CONS, imponendo di “non attribuire particolare peso alla forza economica del
soggetto partecipante alla selezione, allo scopo difavorire concretamente I'ingresso nel mercato
di nuovi operatori".
E' quindi del tutto errato affermare, come invece è stato fatto a pag. 5 della Sua nota, che “Il
criterio dell'a#64258;idabilità#64257;nanziaria [è] incluso tra i criteri elencati nella decisione dell 'Autorità n.
3/16/CONS", così come ritenere che i partecipanti alla selezione debbano “a#64257;rontare gli ingenti
investimenti necessari ”. In proposito (chiedo in anticipo scusa per quanto sto per dire, che non
vuole mancare di rispetto né a Lei né ai Suoi Collaboratori), ma qui non stiamo parlando né della
RAI come neppure della BBC: stiamo invece parlando di piccole realtà in gran parte a carattere di
volontariato, che con pochi chilometri di raggio intendono offrire ai propri ascoltatori un servizio
volto a garantire la libertà di informare , di informarsi e di essere informati.
E per fare ciò non occorrono risorse ingenti, bensì grande passione e sicura professionalità pur nello
spiriti di volontariato !
In proposito, ricordo che il considerandum n. 83 della citata direttiva 2014/24/UE argomenta che
“Requisiti eccessivamente severi relativi alla capacità economica e#64257;nanziaria spesso costituiscono
un ostacolo ingiustificato alla partecipazione delle PMI agli appalti pubblici " e che “Eventuali
requisiti dovrebbero essere attinenti e proporzionati all'oggetto dell 'appalto ".
Inoltre, l'art. 60, comma 3, della medesima direttiva dispone che “L 'operatore economico che per
fondati motivi non è in grado di presentare le referenze chieste dall 'amministrazione aggiudicatrice
è autorizzato aprovare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro
documento considerato idoneo dall 'amrninistrazione aggiudicatrice. "
E, ultimo ma non meno importante, la necessità di presentare “idonee dichiarazioni bancarie" era
previsto dall`art. 47 della Direttiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31
marzo 2004, ora abrogata, facendo pertanto venir meno la copertura normativa ai due bandi del
Ministero dello Sviluppo Economico.
In conclusione, segnalo che il Ministero ha già proceduto a notificare a parecchi soggetti i
provvedimenti di esclusione dalla procedura di selezione comparativa, motivandole proprio con la
mancata produzione della «dichiarazione di istituto di credito attestante Faf#64257;dabilità finanziaria del
soggetto #64257;nanziario».
Tutto quanto sopra esposto configura, pertanto, un°attività amministrativa nazionale che risulta
palesemente incompatibile con i principi e le norme del diritto europeo, già violata da quella
normativa italiana che aveva portato all'apertura del caso EU Pilot 3473/ 12/INSO; emerge pertanto
l'estrema opportunità (oltre che la necessità) che la S.V. recedere dall'intenzione di chiudere il caso
medesimo.
4M

CONCLUSIONE
Per quanto sopra esposto, si chiede alla S.V. di recedere dall'intenzione di proporre alla
Commissione la chiusura del caso, chiedendo invece il passaggio alla fase di messa in mora nei
confronti dell'Italia.
In proposito, avvalendomi del diritto previsto dall'art. 7 della Comunicazione della Commissione
2017/C 18/02, chiedo che mi sia consentito di precisare alla Commissione quanto ora esposto.
Con ossequio.
W.::_..c.
.i
«›
Giorgio Marsiglia
i
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